eutanasìa


    Aggiornato il 14 Dicembre 2015

    termine che deriva dal greco e significa letteralmente «morte serena». Oggigiorno indica il complesso di azioni (eutanasìa attiva) o di omissioni di cura (eutanasìa passiva) che provocano o favoriscono la morte di una persona affetta da malattia inguaribile e sofferente in modo inalleviabile. Non ammessa dalla legge religiosa oltre che dai codici deontologici di ogni tempo (a cominciare dal Giuramento di Ippocrate), è generalmente perseguita dalle diverse legislazioni. In termini giuridici l’articolo 579 del Codice Penale italiano, conformandosi ad altre legislazioni, qualifica come «omicidio del consenziente» l’applicazione dell’eutanasìa in seguito al «consenso esplicito e validamente espresso» del malato e ne fa derivare una diminuzione della pena, senza escludere la responsabilità. Lo stesso Codice Penale considera, invece, l’eutanasìa applicata senza o contro l’assenso del malato un omicidio premeditato e volontario.