interruzione della gravidanza prima del 180° giorno di amenorrea. Si distinguono un aborto spontaneo e un aborto provocato. L’aborto spontaneo può essere causato da malformazioni dell’utero, fibromi, alterazioni dell’endometrio, oppure da malattie della madre, come infezioni (per esempio, rosolia , toxoplasmosi), diabete, malattie dell’apparato urinario e respiratorio, intossicazioni, carenze alimentari, traumi fisici e psichici. Una causa importante di aborto sono le alterazioni del prodotto del concepimento, sia su base ereditaria sia acquisite (danni da radiazioni, da infezioni, da sostanze tossiche). L’aborto si manifesta clinicamente con metrorragia e dolori addominali. A seconda dell’evoluzione del quadro clinico si distingue la minaccia d’aborto, in cui con il riposo assoluto e l’assunzione di farmaci spasmolitici si può proseguire la gravidanza, da altre situazioni in cui ciò non è possibile. L’aborto completo è caratterizzato dall’espulsione spontanea del feto e degli annessi; generalmente, però, il materiale ovulare è espulso solo parzialmente (aborto incompleto) ed è necessario intervenire per svuotare la cavità uterina, al fine di prevenire infezioni e arrestare l’emorragia. Esiste inoltre la possibilità che la morte dell’embrione non sia seguita dalla sua espulsione; questa situazione (aborto interno) viene diagnosticata attraverso il mancato aumento di volume dell’utero, l’assenza di attività cardiaca fetale per mezzo dell’ecografia e la negativizzazione del test di gravidanza; in questo caso si interviene chirurgicamente o farmacologicamente per ottenere lo svuotamento della cavità uterina. Se una donna ha avuto più di tre aborti consecutivi si parla di aborto abituale: non sempre si riesce a identificarne le cause; può essere dovuto a malformazioni dell’embrione di natura ereditaria o infettiva, o ad anomalie dell’utero, tra le quali l’insufficienza cervico-segmentaria.
L’aborto provocato
Può essere praticato solo nelle strutture ospedaliere pubbliche come interruzione volontaria di gravidanza, richiesta dalla donna secondo le condizioni previste dalla legge, prima del 90° giorno di gestazione; oppure come aborto terapeutico, ammesso dalla legge anche dopo il 90° giorno di gestazione quando la prosecuzione della gravidanza comporti un grave pericolo per la vita della donna o quando siano state accertate rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro che determinino un grave pericolo per la salute fisica e psichica della donna (per le disposizioni di legge sull’aborto provocato si veda il paragrafo l’interruzione di gravidanza). L’aborto provocato secondo altre procedure è illegale e spesso, per le precarie condizioni di clandestinità in cui è eseguito, comporta gravi rischi per la salute (perforazione dell’utero, infezioni).