abilità al lavoro

    DOMANDA

    salve dott. mi sono sottoposto a visita dal medico del lavoro incaricato dal mio ente, la quale mi ha fatto idoneo alle mansioni di operaio. la mia domanda è, come posso avere l’idoneità se mi prescrive di evitare movimenti ripetuti del tronco su bacino e in particolare di evitare le torsioni? il mio problema sono due vertebre schiacciate di cui una ricurva e non in linea, in più artrosi sia nelle vertebre e bacino. tutto questo mi provoca dei forti dolori. secondo lei posso avere l’idoneità tranne qualche limitazione di cose che abitualmente non faccio? ringrazio anticipatamente. riccardo

    RISPOSTA

    Il quesito posto dal lettore è della massima importanza, perché coinvolge direttamente il ruolo di tutte le parti interessate alla prevenzione nei luoghi di lavoro.
    Bisogna in primo luogo capire il significato della sorveglianza sanitaria. La sorveglianza è istituita dal datore di lavoro per evitare che i lavoratori , quando sono esposti a rischi professionali, possano subire dei danni. In secondo luogo, il datore di lavoro deve garantire anche la salute e sicurezza di terze persone: altri lavoratori, clienti, società esterna. Per questi due scopi egli deve nominare un medico competente e fornirgli tutti i mezzi per svolgere i suoi compiti nel migliore dei modi tecnicamente possibile. Un’altra cosa molto importante che deve fare il datore di lavoro è: valutare i rischi. Deve cioè dire, e scrivere su un Documento, quali sono i rischi professionali e chi vi è esposto.
    Il medico competente, che collabora a identificare e valutare i rischi con il datore di lavoro, deve preparare un piano sanitario con le visite e gli accertamenti mirati per ciascun rischio professionale. Quindi egli convocherà i lavoratori non per sapere come stanno o per curarli, ma solo per evitare che possano avere danni per la salute e sicurezza lavorando, o che possano fare male ad altri. Questa distinzione è molto importante. Il medico competente non può dire se un lavoratore è “capace” di lavorare, questo compito è riservato alle commissioni medico-legali. Non può nemmeno curare i lavoratori, perché questo compito è già svolto dal servizio sanitario nazionale.
    Il servizio di prevenzione e protezione aziendale, ed i lavoratori (tramite i loro rappresentanti) devono partecipare a questo processo preventivo, suggerendo i miglioramenti necessari per ridurre i rischi. Il medico deve consentire questa partecipazione, informando sia il servizio di prevenzione che i lavoratori dei risultati della sorveglianza. Poiché non può rivelare i dati sanitari, il medico deve dare queste informazioni in modo anonimo collettivo. I dati anonimi collettivi sono la cosa più importante che fa il medico competente. se sono fatti bene, essi consentono alle aziende di ridurre i rischi ed ai lavoratori di lavorare bene e con maggiore sicurezza. E’ un vero peccato che molti medici questi dati non li forniscano, o diano solo numeri insignificanti, e che i rappresentanti dei lavoratori, che dovrebbero essere i più interessati a sapere, non se ne curino affatto.
    Vengo adesso al suo caso particolare. Lei non mi informa esattamente su un fatto importantissimo: a quali rischi è esposto. E’ probabile che lei non lo sappia, e le consiglio di informarsi dal suo medico, che è obbligato a spiegarglielo (se non lo fa ha una sanzione penale) e dal suo rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (se non lo sa, è bene che si dimetta).
    Il medico deve esprimere un giudizio solo sui rischi professionali specifici. Quindi: se lei è esposto a movimenti ripetitivi, il giudizio del suo medico è corretto. Se lei non è esposto a movimenti ripetitivi, il giudizio è sbagliato, e lei (o anche l’azienda) ha il diritto di impugnarlo presso l’organo di vigilanza entro 30 giorni.
    E’ molto probabile che lei sia esposto a movimentazione manuale di carichi. In questo caso il documento di valutazione dei rischi dovrebbe riportare la misura del carico cui lei è esposto, dato che il medico deve riportare in cartella. La consiglio di informarsi su questa misura. Dandole l’idoneità, il medico competente ha stabilito che lei può sostenere questo rischio, senza conseguenze.
    In presenza di un giudizio con limitazioni, come nel suo caso, il datore di lavoro ed i suoi dirigenti sono obbligati a fare una di queste cose: o eliminano il rischio dal suo posto di lavoro o dalla sua mansione, oppure la spostano ad un altro lavoro non rischioso, mantenendo il suo trattamento economico. Solo nel caso che non ci sia nessun posto non rischioso lei potrebbe perdere il posto di lavoro.

    Nicola Magnavita

    Nicola Magnavita

    Dirigente medico di medicina del lavoro presso il Policlinico Gemelli, docente di medicina del lavoro all’Università Cattolica di Roma. Nato nel 1953, si è laureato in medicina nel 1977 e si è specializzato in medicina del lavoro nel 1980. È autore di oltre 500 articoli scientifici, su riviste nazionali e internazionali, e di 10 libri. […]
    Invia una domanda