Epilessia ricorso

    Pubblicato il: 29 Settembre 2020 Aggiornato il: 29 Settembre 2020

    DOMANDA

    Buongiorno dottore, mia figlia recentemente ha effettuato una visita medica del lavoro, dove ha fatto notare di essere epilettica e quindi di assumere un farmaco.
    Non ha piu crisi da oltre 5 anni e di conseguenza ha potuto prendere la patente di guida.
    Questo lavoro si svolge in una cucina di una rsa, lavaggio piatti e pulizia carrelli, su 2 turni uno al mattino e uno la sera dalle 18 alle 21.
    Il medico ha scritto che non può lavorare da sola e quindi non verrà riassunta, perché durante il turno serale non c’è altro personale in cucina.
    Ma in realtà lei si trova all’interno di un edificio con altre persone: oltre la porta della cucina c’è il reparto, ci sono persone che passano a consegnare i carrelli e a fine turno c’è sempre qualcuno che l’aspetta fuori.
    Ripeto, ha potuto fare la patente perché la specialista che la segue le ha fatto un certificato dove dice che non ha più avuto crisi da oltre 5 anni. Volevo sapere se secondo lei posso fare un ricorso all’ASL.
    Grazie cordiali saluti

    RISPOSTA

    La legge prevede che avverso il giudizio del medico competente sia possibile ricorrere, rivolgendosi entro 30 giorni all’Organismo di Vigilanza territorialmente competente.

    Il giudizio di idoneità deve essere espresso, per legge, con esclusivo riferimento ai rischi professionali previsti dalla legge e valutati nel Documento di Valutazione dei Rischi. Il rischio deve essere riportato sul modulo del giudizio di  idoneità. Quale rischio c’era sul giudizio di sua figlia? Gli addetti alle cucine spesso sono esposti al rischio di movimentazione manuale carichi, questo rischio è sempre valutato nei DVR.

    Sarei molto sorpreso se la RSA in cui sua figlia lavora avesse valutato il rischio “lavoro in solitudine”. Se anche l’avesse fatto, e questo rischio fosse riportato nel DVR, la legge non consente di fare visite obbligatorie per questo rischio; sua figlia può accettare di essere sottoposta a un giudizio, ma può rifiutarlo.

    Se invece il medico ha agito di sua iniziativa, valutando un rischio che non è nel DVR, ha travalicato i limiti di legge. Questo significa che ci potrebbe essere non solo una responsabilità penale, ma anche civile per gli eventuali danni causati dal suo comportamento.

    Nicola Magnavita

    Nicola Magnavita

    Dirigente medico di medicina del lavoro presso il Policlinico Gemelli, docente di medicina del lavoro all’Università Cattolica di Roma. Nato nel 1953, si è laureato in medicina nel 1977 e si è specializzato in medicina del lavoro nel 1980. È autore di oltre 500 articoli scientifici, su riviste nazionali e internazionali, e di 10 libri. […]
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