approvazione di una pratica medica o chirurgica da parte della persona che la deve subire, o di chi la rappresenta, se minorenne o incapace. Lo stato di necessità esonera il medico dal richiederlo. Alcuni trattamenti sanitari, detti obbligatori, prescindono dal consenso del paziente (per esempio, vaccinazioni, trattamenti coatti di malattie infettive e di malattie psichiche non altrimenti curabili). Neppure l’autopsia disposta dall’autorità giudiziaria e i prelievi di organi eseguiti in tale caso sono subordinati al consenso dei familiari.